Statuto Sociale

CFT Società Cooperativa

ALLEGATO “A” ALL’ATTO REPERTORIO 75189/18329 DEL 12.09.2020

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Denominazione - Sede - Durata

Denominazione - Sede - Durata

Art. 1 – Denominazione – Sede

È costituita, con sede nel Comune di Firenze, la Società cooperativa denominata “CFT Società Cooperativa”.

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all’estero, nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica

Art. 2 – Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell’assemblea straordinaria.

Scopo - Oggetto

Scopo - Oggetto

Art. 3 – Scopo

Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza nell’ambito delle leggi in materia, degli Statuti sociali e dei Regolamenti interni. La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

La Cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell’oggetto sociale, si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.

La Cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. Perciò stesso la Cooperativa può aderire ad organizzazioni cooperativistiche ed ai relativi organismi periferici, che ne assumono la tutela a norma di legge.

Art. 4 – Oggetto

La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto:

  1. attività di facchinaggio in genere, servizi di movimentazione, stoccaggio e lavorazione; gestione di magazzini, centri distribuzione e centri frigoriferi, pulizie e tutti gli eventuali servizi necessari alla funzionalità e gestione di centri di raccolta, movimentazione, lavorazione, stoccaggio, allestimento, confezione, distribuzione di prodotti alimentari e non alimentari;
  2. attività di autotrasporto merci per conto terzi, in particolare il trasporto e la distribuzione di prodotti alimentari (freschi, secchi, conservati e surgelati), non alimentari, imballaggi, container, trasporto inerti, trasporti industriali;
  3. operazioni di import/export per tutte le categorie merceologiche;
  4. l’attività di sollevamenti tramite autogru, oltre che di noleggio piattaforme, autogru e gru edili fisse, montaggio di gru edili, montaggio coperture e montaggio linee vita;
  5. l’attività di bonifica terreni contaminati, bonifiche amianto e bonifiche cisterne, oltre che di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti, compresi:
  6. raccolta trasporto e smaltimento rifiuti urbani ed assimilati speciali, pericolosi e non pericolosi;
  7. rifiuti ospedalieri compreso parti anatomiche e rifiuti sanitari in genere;
  8. rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi;
  9. realizzazione e gestione di impianti di recupero e smaltimento rifiuti e centri di raccolta;
  10. liquami e residui fognari;
  11. prestazioni accessorie all’igiene urbana quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, lavaggio cassonetti, manutenzione e lavaggio cestini, posizionamento bidoncini e cassonetti;
  12. manutenzione e riparazione di cassonetti per RSU, incluso compravendita e commercializzazione dei cassonetti e delle parti di ricambio;
  13. gestione impianti di stoccaggio e piattaforme ecologiche e similari;
  14. progettazione ed assunzione (e/o partecipazione a) di contratti in ambito di global service e, dunque, con prestazione di servizi già compresi nel presente art. 4, gestione centrali operative e call center;
  15. l’attività di apertura, gestione, custodia, pulizia e manutenzione di edifici pubblici, patrimonio immobiliare pubblico, di aziende miste, privato, impianti sportivi, piscine, spazi a verde, giardini sia pubblici che privati, bar, ristoranti, mense di qualsiasi tipo, agriturismo, maneggi, alberghi, camping e stabilimenti balneari, ospedali, distretti sanitari, case di cura, residenze sanitarie assistite;
  16. commercio di tutti i beni alimentari e non alimentari, preparazione, confezionamento, trasporto e somministrazione di alimenti;
  17. disinfezione e pulizie, civili ed industriali, incluso edifici ospedalieri e residenze socio-sanitarie;
  18. custodia e gestione cimiteri, comprese tumulazioni, inumazioni ed estumulazioni;
  19. organizzazione e gestione di manifestazioni a scopo promozionale, congressi, convegni e meeting, guardaroberia e lavanderia.
  20. Organizzazione di corsi di formazione professionale relativi alle attività svolte dalla cooperativa e per terzi;
  21. distribuzione domiciliare di bollettazione, certificazione e materiale cartaceo in genere, distribuzione di kit di qualsiasi tipo;
  22. interventi di manutenzione, riparazione, restauri e qualsiasi tipo di manifestazioni di componenti meccaniche, elettriche, di falegnameria e murali;
  23. opere di urbanizzazione primaria e secondaria, lavori edili di qualsiasi genere;
  24. montaggio di componentistica in genere, compreso pareti componibili per uffici, stand per mostre, fiere e manifestazioni, affissioni murali;
  25. realizzazione gestione di officine per la manutenzione e riparazione di automezzi ed attrezzature meccaniche ed elettroniche di ogni genere, in proprio o per conto di terzi, con interventi anche presso terzi;
  26. gestione, in proprio o per conto di terzi, di impianti di erogazione di carburante, lavaggi e simili;
  27. commercio e riparazione materiale tecnico viaggiante e imballaggi in genere;
  28. servizi di portierato, sorveglianza, vigilanza notturna e altri servizi connessi, incluso accompagnamento su automezzi in proprio e conto terzi;
  29. rilevamento di reti tecnologiche, impianti industriali ed oggetti puntuali sul territorio;
  30. rilevamento e digitalizzazione di dati cartografici, immissione di dati alfanumerici ed attività di elaborazione dati informatici in genere, nonché produzione e commercializzazione di software e sistemi applicativi da utilizzare per lo svolgimento di tutte le attività sociali;
  31. rilevazione ed affissione di numerazione civica e targhe varie, revisione della toponomastica;
  32. consulenze tecniche ed amministrative per conto di terzi, apertura e gestione di archivi, elaborazione buste paga ed amministrazione del personale;
  33. progettazione, costruzione e gestione di sistemi di sosta a pagamento su pubblica via o in struttura.
  34. commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.

La Cooperativa potrà assumere tutte le attività sia direttamente che tramite organismi consortili e/o società collegate.

La Cooperativa organizza il servizio e la distribuzione del lavoro.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque attività connessa od affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, nei limiti previsti dalla legge, industriale e finanziaria, purché non diretta al pubblico, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché, tra l’altro, per la sola indicazione esemplificativa:

  1. promuovere la costituzione di società di capitali con partecipazione anche maggioritaria e/o di controllo, nonché acquisire partecipazioni anche maggioritarie e/o di controllo in società di capitali;
  2. concorrere ad aste, concorsi, licitazioni, gare, appalti e trattative private;
  3. istituire e/o gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l’espletamento delle attività sociali;
  4. promuovere, progettare e realizzare attività di project financing.
  5. dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito.

Potrà inoltre favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, culturali, professionali, ricreative e sportive, sia con la creazione di apposite sezioni, sia con partecipa- zione ad organismi ed enti idonei.

Esclusivamente ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale e soltanto nell’ambito dei propri soci, la Cooperativa potrà effettuare la raccolta dei prestiti da disciplinarsi con apposito regolamento.

È pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio fra i non soci sotto ogni forma.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell’articolo 2545-septies, codice civile.

Soci

Soci

Art. 5 – Numero e requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire e che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all’oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L’ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all’effettiva partecipazione del socio all’attività della cooperativa; l’ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi sociali, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l’erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Possono essere ammessi anche soci finanziatori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalla Legge.

Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

Art. 6 – Procedura di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Gestione domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

  1. cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, cittadinanza;
  2. dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organismi sociali;
  3. impegno al versamento della eventuale tassa di ammissione;
  4. ammontare del numero di azioni che si propone di sottoscrivere, che non potrà essere inferiore al numero minimo deliberato dall’assemblea ordinaria dei soci e che non dovrà comunque mai essere inferiore né superiore ai limiti fissati dalla Legge.

I soci cooperatori dovranno inoltre fornire l’indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all’oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo dell’ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l’apposito regolamento dei quali dichiara di avere preso visione.

Il Consiglio di Gestione, accertata l’esistenza dei requisiti di cui all’art. 5 e l’assenza di cause di incompatibilità, delibera, entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale. La delibera di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata nel libro dei soci.

A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio, nella quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato con la cooperativa, il socio stesso aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel regolamento di cui al successivo articolo 24.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Gestione deve motivare la relativa delibera e comunicarla all’interessato entro sessanta giorni. In tal caso, l’aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l’assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio di Gestione, quest’ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall’assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell’assemblea stessa.

Il Consiglio di Gestione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci.

Art. 7 – Obblighi dei soci

I soci cooperatori sono obbligati:

  1. all’immediato versamento della tassa di ammissione, che non sarà restituita in alcun caso;
  2. a sottoscrivere le azioni di cui al precedente articolo 6;
  3. a sottoscrivere per approvazione lo Statuto Sociale e il Regolamento Interno, nonché all’osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;
  4. a versare, oltre l’importo delle azioni, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall’assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori, con le modalità e nei termini previsti dai successivi articoli;
  5. a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell’attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile, come previsto nell’ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa;
  6. ad adoperarsi nella difesa, nella tutela e conservazione del patrimonio sociale.

Art. 8 – Divieti

È fatto divieto ai soci cooperatori di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese, salvo specifica autorizzazione del Consiglio di Gestione che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell’ulteriore rapporto di lavoro.

Art. 9 – Diritti dei soci

I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali nell’ambito delle previsioni normative in vigore.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 10 – Soci speciali

Il Consiglio di Gestione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l’ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell’interesse:

  1. alla loro formazione professionale;
  2. al loro inserimento nell’impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il Consiglio di Gestione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il Consiglio di Gestione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall’articolo 25, in misura inferiore ai soci ordinari, considerati anche i costi di formazione professionale o di inserimento nell’impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l’attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie eventualmente convocate per l’approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel Consiglio di Sorveglianza e/o nel Consiglio di Gestione della cooperativa.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall’articolo 2545-bis, codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall’articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall’articolo 12 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è inserito nella categoria dei soci ordinari e ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che sottoscriva il numero minimo di azioni previste per i soci ordinari e, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all’attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell’organizzazione aziendale. In tal caso, il Consiglio di Gestione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all’interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall’articolo 6.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli qualitativi, il Consiglio di Gestione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall’articolo 12.

Recesso - esclusione - morte

La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione e per causa di morte.

Art. 11 – Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla Legge, può recedere il socio cooperatore:

  1. che abbia perduto i requisiti per l’ammissione;
  2. che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali o il cui rapporto di lavoro – subordinato, autonomo o di altra natura – sia cessato per qualsiasi motivo;
  3. in ogni altro caso in cui non intenda proseguire nell’attività cooperativa, con un preavviso tale da non creare danno economico alla cooperativa, in relazione al particolare regime contributivo cui la cooperativa attualmente fa riferimento. Detti criteri saranno meglio specificati sul regolamento e comunque il preavviso avrà una durata minima di almeno 15 giorni.

Spetta al Consiglio di Gestione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione dinanzi al tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 12 – Esclusione

L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Gestione nei confronti del socio cooperatore:

  1. che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
  2. che si renda moroso nel versamento delle azioni sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
  3. che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
  4. che nell’esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall’articolo 1455, codice civile;
  5. che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati dolosi;
  6. che abbia subito condanne che comportino l’interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici;
  7. che nell’esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
  8. il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
  9. che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente statuto senza la prevista autorizzazione del Consiglio di Gestione;
  10. che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, alla Cooperativa o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli, con comportamenti contrari o estranei all’interesse della cooperativa.

L’esclusione sarà deliberata, inoltre, nei confronti dei soci speciali che non abbiano rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, non conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero non abbiano rispettato gli impegni di partecipazione all’attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell’organizzazione aziendale e/o, comunque, non abbiano sottoscritto il numero minimo di azioni deliberate dall’assemblea ordinaria dei soci e previste per i soci ordinari.

L’esclusione diventa operante dall’annotazione nel libro dei soci.

Laddove il rapporto di lavoro subordinato venga a cessare per qualsiasi ragione o causa non riconducibile a inadempimento o colpa del socio, al socio stesso è garantito un periodo di permanenza in cooperativa al fine di partecipare alla vita dell’impresa e alle relative scelte, così come prendere atto dell’oggettiva impossibilità della cooperativa di offrirgli occasioni di lavoro. Tale periodo ha una durata che va dalla data del licenziamento fino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio in cui si è sciolto il rapporto di lavoro, ovvero almeno 6 mesi nel caso di procedura di licenziamento collettivo.

Le previsioni di cui al comma precedente non si applicano, per cui si procede legittimamente all’immediata e contestuale cessazione del rapporto sociale, nei seguenti casi:

  1. licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
  2. mancato superamento del periodo di prova o qualsiasi altro inadempimento collegato alle obbligazioni contrattuali di lavoro;
  3. cessazione del rapporto di lavoro con il socio nell’ambito delle cd procedure di cambio appalto regolamentate dai CCNL applicati che prevedano la prosecuzione del rapporto ovvero l’assunzione presso il nuovo appaltatore;
  4. prosecuzione del rapporto di lavoro del socio o assunzione del socio presso un diverso datore di lavoro ex art. 2112 c.c. e/o in applicazione delle cd clausole sociali previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva e/o per accordo tra le parti;
  5. dimissioni del socio.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione dinanzi al Tribunale.

Art. 13 – Provvedimenti in caso di recesso ed esclusione

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, o, in difetto, mediante raccomandata a mano, con rispettiva ricevuta ovvero con mezzi di comunicazione telematici che ne garantiscano l’effettiva ricezione.

Salvo diversa e motivata decisione del Consiglio di Gestione, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell’ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi dei precedenti articoli 3 e 6.

Art. 14 – Liquidazione dei soci

I soci receduti o esclusi o gli eredi del socio receduto hanno diritto al rimborso del solo capitale da essi effettivamente versato, ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 29 e 25 (rivalutazione ai sensi dell’articolo 7 della legge 59/92; ristorno), la cui liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell’esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall’approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 25 a titolo di ristorno, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

In ogni caso, il rimborso verrà liquidato su richiesta scritta dell’interessato.

I soci receduti od esclusi o gli eredi del socio defunto dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre cinque anni dalla scadenza dei 180 giorni indicati nel presente articolo.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione od atto notorio, o dichiarazione sostitutiva, comprovanti che sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, andrà ad accrescere il fondo di riserva.

Soci Finanziatori ed Altri Strumenti Finanziari

Soci Finanziatori ed Altri Strumenti Finanziari

Art. 15 – Soci finanziatori

Ferme restando le disposizioni di cui ai precedenti articoli, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all’art. 2526, codice civile.

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall’art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché le quote di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

Art. 16 – Conferimenti dei soci finanziatori

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei sovventori, di cui al successivo art. 26 del presente Statuto.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 25,00 (venticinque/00) ciascuna.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all’atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Gestione.

Art. 17 – Trasferibilità dei titoli

Salvo contraria disposizione adottata dall’assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Gestione.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Gestione il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di negare il proprio gradimento entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, indicando altro acquirente gradito. Decorso il predetto termine senza che il Consiglio si sia pronunciato, il socio sarà comunque libero di vendere al proposto acquirente.

Salva contraria disposizione adottata dall’assemblea in sede di emissione dei titoli, il socio finanziatore, ad eccezione delle azioni di socio sovventore e delle azioni di partecipazione cooperativa, non può trasferire i titoli ai soci ordinari.

Art. 18 – Modalità di emissione e diritti amministrativi dei soci finanziatori

L’emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell’assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l’importo complessivo dell’emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l’autorizzazione al Consiglio di Gestione ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441, codice civile e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell’articolo 2514, codice civile, che dovrà essere specificata su proposta motivata del Consiglio di Gestione.

La deliberazione dell’assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Gestione ai fini del collocamento dei titoli.

A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte.

A ciascun socio finanziatore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.

Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all’insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Ai soci finanziatori, in considerazione dell’interesse che essi hanno nell’attività sociale, può essere riservata la nomina di almeno un membro del Consiglio di Sorveglianza, nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. La deliberazione dell’assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere tale facoltà nel rispetto dei limiti di legge e dei diritti amministrativi riconosciuti ai titolari di strumenti finanziari partecipativi di cui al successivo art. 22.

Art. 19 – Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell’assemblea straordinaria di cui all’articolo 18.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera b) dell’articolo 2514, codice civile.

La delibera di emissione di cui all’articolo 18, comma 1, può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l’accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.

In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Oltre che nei casi previsti dall’art. 2437, codice civile., ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di cinque anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro dei soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti, codice civile, per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Art 20 – Programmi pluriennali per lo sviluppo aziendale

Con deliberazione dell’assemblea ordinaria la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all’ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall’art. 5, legge 59/1992. In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dal precedente art. 19.

Con apposito regolamento, approvato dall’assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui al primo comma del presente articolo. L’assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell’assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.

Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.

Art. 21 – Assemblea speciale dei soci finanziatori

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

L’assemblea speciale è convocata dal Consiglio di Gestione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, codice civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente Statuto.

Art. 22 – Strumenti finanziari partecipativi diversi dalle azioni

Con delibera dell’assemblea straordinaria, la cooperativa può emettere strumenti finanziari partecipativi diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o anche diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell’assemblea generale dei soci, secondo la disciplina dettata per le società per azioni agli art. 2346 comma 6 e 2351 comma 5, codice civile ed in conformità all’art. 2526, codice civile. In tal caso con regolamento approvato dalla medesima assemblea straordinaria, sono stabiliti:

(i) l’importo complessivo dell’emissione, il numero dei titoli emessi;

(ii) gli eventuali diritti patrimoniali ed amministrativi.

Gli apporti dei sottoscrittori degli strumenti finanziari partecipativi possono avere ad oggetto denaro, e vengono iscritti ad apposito fondo di patrimonio netto della cooperativa.

La deliberazione dell’assemblea stabilisce, altresì, i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Gestione ai fini del collocamento dei titoli.

Salvo diversa disposizione adottata dall’assemblea in sede di emissione dei titoli, gli strumenti finanziari di cui al presente articolo possono essere sottoscritti e trasferiti esclusivamente previa comunicazione al Consiglio di Gestione, che ha facoltà di negare il proprio gradimento e di indicare altro acquirente gradito entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Decorso il predetto termine, in mancanza di delibera del Consiglio di Gestione, i titoli potranno essere trasferiti al proposto acquirente, in caso di trasferimento ai soci ordinari, si applica la disciplina contenuta alle lettere b) e c) dell’art. 2514, codice civile.

Ai medesimi possessori di strumenti finanziari potrà essere riservata, in sede di emissione, la nomina di almeno di un membro del Consiglio di Gestione e/o di un membro del Consiglio di Sorveglianza, nonché il diritto di preventivamente approvare talune deliberazioni dell’assemblea dei soci e/o del Consiglio di Sorveglianza. I diritti amministrativi saranno esercitati dai titolari degli strumenti finanziari mediante deliberazione della relativa assemblea speciale.

All’assemblea speciale dei possessori di strumenti finanziari partecipativi ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal precedente art. 21.

Gli strumenti finanziari sono remunerati mediante la partecipazione al riparto degli utili di esercizio nella misura stabilita con la deliberazione dell’assemblea straordinaria di cui al primo comma del presente articolo, che avverrà in via privilegiata sulla base dell’utile risultante dal bilancio approvato, al netto delle destinazioni di utili obbligatorie per legge. Ferma restando la natura patrimoniale di tali apporti, la delibera di emissione può stabilire che la remunerazione annuale degli strumenti finanziari sia stabilita anche parzialmente in misura fissa, da attribuirsi anche in assenza di utili.

Il valore degli strumenti finanziari può essere ridotto in conseguenza di perdite con diritto alla postergazione rispetto all’utilizzo di tutte le altre riserve del patrimonio netto e del capitale sociale. In caso di scioglimento della Cooperativa, gli strumenti finanziari sono rimborsati con priorità rispetto alle azioni dei soci cooperatori e degli eventuali soci finanziatori per il loro intero valore.

Oltre che esercitare il recesso nei casi previsti dall’art. 2347, codice civile, i titolari di strumenti finanziari potranno esercitare per l’intero o parzialmente il diritto di riscatto decorso il termine di 5 (cinque) anni dalla data di sottoscrizione degli strumenti finanziari. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione degli strumenti finanziari può stabilire un periodo maggiore o minore. Il diritto di recesso potrà essere esercitato secondo le disposizioni degli artt. 2347 e seguenti, codice civile, ferma restando l’indivisibilità delle riserve di cui all’art. 2545–ter, codice civile. Il rimborso degli strumenti finanziari dovrà avvenire secondo le modalità previste dall’ artt. 2347-bis e seguenti, codice civile, in ipotesi di recesso, in ipotesi di esercizio del diritto di riscatto secondo le modalità ed i tempi previsti dalla delibera di emissione e dal relativo Regolamento.

Art. 23 – Strumenti finanziari di debito

Con deliberazione dell’assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti, codice civile.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

  1. l’importo complessivo dell’emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
  2. le modalità di circolazione;
  3. i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
  4. il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell’assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Gestione ai fini del collocamento dei titoli.

All’assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge e dai precedenti artt. 21 e 22.

Trattamento Economico dei Soci Cooperatori

rattamento Economico dei Soci Cooperatori

Art. 24 – Regolamento

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di Gestione, portato a conoscenza del Consiglio di Sorveglianza ed approvato dall’assemblea ordinaria dei soci, ai sensi dell’art. 6, Legge 3 aprile 2001, n. 142.

Il Regolamento Interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l’assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Il Regolamento Interno può definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.

Art. 25 – Ristorni

L’assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del Consiglio di Gestione, l’erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto, dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall’apposito regolamento, i quali – in via generale – debbono considerare la qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali.

L’assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

  1. in forma liquida;
  2. mediante aumento proporzionale delle rispettive azioni o con l’emissione di nuove azioni;
  3. mediante l’emissione di strumenti finanziari di cui ai precedenti articoli.

La ripartizione dei ristorni ai soci cooperatori è consentita solo dopo che siano state effettuate le destinazioni degli utili a favore dei titolari di strumenti finanziari, di cui ai precedenti articoli 22 e 23.

Patrimonio Sociale

Patrimonio Sociale

Art. 26 – Patrimonio

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

  1. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
  2. da un numero illimitato di azioni in possesso dei soci cooperatori, ciascuna di valore di Euro 25,00 (venticinque/00) e, comunque, non superiore né inferiore ai limiti previsti dalla legge
  3. dalle azioni dei soci finanziatori, ciascuna del valore di Euro 25,00 (venticinque/00);
  4. dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore di Euro 25,00 (venticinque/00), destinate al Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale;
  5. dalle azioni di partecipazione cooperativa, ciascuna del valore di Euro 25,00 (venticinque/00), destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento;
  6. dalle riserve degli strumenti finanziari partecipativi, costituite con gli apporti di cui al precedente articolo 22, ciascuno del valore di Euro 25,00 (venticinque/00);
  7. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all’articolo 29 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
  8. dall’eventuale sovrapprezzo quote formato con le somme versate dai soci ai sensi dei precedenti articoli;
  9. dalla riserva straordinaria;
  10. dalle riserve divisibili (in favore dei soci finanziatori), formate ai sensi dell’articolo 29 lettera f;
  11. da ogni altro fondo di riserva costituito dall’assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote/azioni sottoscritte.

Le riserve, salvo quelle di cui alle precedenti lettere d) ed f), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all’atto del suo scioglimento.

Art. 27 – Versamento azioni

L’importo derivante dalle azioni sottoscritte dai soci cooperatori potrà essere versato a rate, nei tempi e modi da stabilirsi da parte del Consiglio di Gestione.

Le azioni sottoscritte dai soci finanziatori e dai soci sovventori potranno essere versate a rate, nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Gestione resta salvo l’obbligo di versamento delle azioni in sede di sottoscrizione, ai sensi di Legge.

Art. 28 – Caratteristiche delle azioni dei soci cooperatori

Le azioni sottoscritte e possedute dai soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute.

Art. 29 – Bilancio

L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Gestione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato al Consiglio di Sorveglianza per l’approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 2364, codice civile, certificate dal Consiglio di Gestione in sede di relazione sulla gestione.

Il Consiglio di Sorveglianza che approva il bilancio formula all’assemblea dei soci le proposte in ordine alla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 25 ed in ordine alla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

  1. a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
  2. al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all’art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;
  3. ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall’art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

c.bis ad eventuale remunerazione degli strumenti finanziari partecipativi di cui al precedente art. 22;

  1. ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
  2. ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal presente statuto;
  3. la restante parte a riserva straordinaria ovvero alle riserve e ai fondi di cui alle lettere e) f) e g) dell’art. 26.

La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del precedente art. 25 è consentita solo dopo che siano state effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lett. a) e b), e senza pregiudizio per la remunerazione degli strumenti finanziari di cui ai precedenti articoli 22 e 23.

Organi Sociali

Organi Sociali

Art. 30 – Assemblee

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie, possono aver luogo anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

Le Assemblee potranno essere tenute anche col metodo dell’audio o videoconferenza a condizione che risulti garantita l’identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire attivamente al dibattito e purché siano assicurati i diritti di partecipazione costituiti dalla scelta del luogo di riunione, nel quale saranno presenti almeno il presidente ed il segretario, della esatta identificazione delle persone legittimate a partecipare ai lavori, dalla possibilità di intervenire oralmente su tutti gli argomenti e di poter esaminare, ricevere e trasmettere documenti.

 

Art. 31 – Modalità di convocazione

Il Consiglio di Gestione, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Sorveglianza, convoca le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data, l’ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

L’avviso è pubblicato almeno 15 (quindici) giorni prima dell’adunanza, nella Gazzetta Ufficiale o in uno dei seguenti quotidiani: LA REPUBBLICA, IL CORRIERE DELLA SERA, IL SOLE 24ORE.

In alternativa, l’avviso può essere inviato per lettera raccomandata, posta elettronica certificata, comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno 8 (otto) giorni prima dell’adunanza.

Il Consiglio di Gestione può, a propria discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l’avviso di convocazione delle assemblee.

L’assemblea deve essere convocata nei successivi trenta giorni quando ne sia fatta richiesta, con l’indicazione delle materie da trattare, dal Consiglio di Sorveglianza o da almeno un decimo dei soci. Qualora il Consiglio di Gestione non vi provveda, la convocazione è effettuata dal consiglio di Sorveglianza.

 

Art. 32 – Assemblea ordinaria

L’Assemblea Ordinaria:

  1. approva il bilancio consuntivo nel caso questo venga rinviato alla sua approvazione da almeno 1/3 dei membri del Consiglio di Sorveglianza;
  2. stabilisce il numero dei componenti del Consiglio di Sorveglianza, nomina e revoca i membri e designa il relativo Presidente nel rispetto della eventuale riserva di nomina a favore dei possessori di strumenti finanziari di cui agli articoli 15 e 22 e in ogni caso con modalità tali da consentire agli stessi la nomina del numero di componenti ad essi spettante conformemente agli articoli 15 e 22, alla delibera di emissione ed al rispettivo Regolamento;
  3. determina il compenso dei membri del Consiglio di Sorveglianza e del Presidente e le modalità e la misura del rimborso delle spese spettante, anche in riferimento a membri interessati da particolari funzioni;
  4. nell’anno precedente la scadenza del mandato, nomina la commissione elettorale per la formazione della lista dei candidati al Consiglio di Sorveglianza, determinandone il numero;
  5. delibera sulle destinazioni degli utili e sugli eventuali ristorni;
  6. potrà deliberare sulla responsabilità dei membri del Consiglio di Sorveglianza e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti ex art. 2409-bis, codice civile;
  7. delibera sul numero minimo di azioni da sottoscrivere da parte dei nuovi soci ai sensi dell’art. 6 del presente Statuto;
  8. delibera, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell’interessato di pronuncia assembleare, sull’eventuale domanda di ammissione proposta dall’aspirante socio ai sensi dell’art. 6 e non accolta dal Consiglio di Gestione;
  9. approva i regolamenti interni;
  10. delibera sull’adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;
  11. delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto;
  12. delibera, all’occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d’apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;

L’Assemblea Ordinaria deve essere convocata:

(a) almeno una volta all’anno, entro i centoventi giorni o, nei casi di legge, entro 180 (centottanta) giorni successivi alla chiusura dell’esercizio sociale, per le determinazioni che le spettano in ordine allo statuto o alla legge;

(b) ogni qual volta il consiglio di Gestione lo ritenga necessario;

(c) dal Consiglio di Sorveglianza nei casi previsti dall’art. 2406, codice civile;

(d) dal Consiglio di Gestione o, in sua vece, dal Consiglio di Sorveglianza se ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto al momento della richiesta. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l’Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell’organo amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta.

 Art. 33 – Assemblea straordinaria

L’assemblea straordinaria delibera:

  1. sulle modificazioni dell’atto costitutivo;
  2. sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa;
  3. sulla nomina, sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
  4. sulla emissione degli strumenti finanziari ai sensi del presente statuto;
  5. su ogni altra materia attribuitale dalla legge.

Art. 34 – Costituzione dell’assemblea dei soci e validità delle deliberazioni

In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società in cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei 3/5 dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

Art. 35 – Votazioni

Per le votazioni si procederà con il voto palese, normalmente col sistema della alzata di mano o per divisione.

Le votazioni potranno tenersi anche con modalità a distanza e/o on line o con collegamenti da remoto, secondo le previsioni del Regolamento Elettorale, fermo il principio del voto palese. Per la elezione del Consiglio di Sorveglianza considerato il numero dei soci e la loro diffusione territoriale, la complessità della base sociale oltre alla complessità strutturale e organizzativa dell’impresa, l’assemblea ordinaria dei soci approva un regolamento elettorale, definisce i collegi elettorali al fine di garantire la rappresentanza del corpo sociale ed elegge una commissione elettorale incaricata di raccogliere le proposte di candidatura nell’ambito dei collegi elettorali avendo a riferimento i criteri indicati nel regolamento elettorale e di gestire le fasi delle votazioni

Sia i soci che i non soci che intendono candidarsi dovranno presentare un curriculum vitae, per consentire una compiuta e corretta valutazione da parte della commissione elettorale.

Art. 36 – Diritto di voto

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni. Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l’importo di capitale sociale posseduto.

Per i soci finanziatori si applica l’articolo 18 del presente statuto.

Per i soci speciali si applica l’articolo 10 del presente statuto.

I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all’assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non può essere conferita più di 1 (una) delega.

I soci finanziatori possono conferire delega alle condizioni e nei limiti di cui all’articolo 2372, codice civile.

La Associazione Nazionale di categoria e le Organizzazioni cooperative regionali cui la Cooperativa eventualmente aderisce, potranno partecipare con i propri rappresentanti ai lavori dell’Assemblea, senza diritto al voto.

Art.  37 – Verbali

L’Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza o, in sua assenza, dal Vicepresidente del Consiglio di Sorveglianza, il quale verifica la regolarità della costituzione, accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni, nomina un segretario e, quando occorreranno, gli scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell’assemblea e dal segretario.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal notaio.

Art. 38 – Assemblee separate

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all’articolo 2540, codice civile, la cooperativa istituisce le assemblee separate.

Il Consiglio di Gestione convoca le assemblee separate nei modi e termini previsti per l’assemblea generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima assemblea separata.

Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate, i soci della cooperativa sono raggruppati in Sezioni, in particolare avendo riguardo alle zone ove esistano sedi secondarie o unità locali. Tali sezioni potranno essere create anche in zone prive delle strutture suddette, quando per numero dei soci ed importanza di attività sia ritenuto opportuno per gli organi della cooperativa.

Ciascuna sezione non può essere formata con un numero inferiore a 50 soci. Qualora il numero di soci di una sezione si riduca al di sotto della soglia sopra stabilita, il Consiglio di Gestione provvede ad assegnare i soci alla sezione più vicina.

Tutte le norme previste per lo svolgimento dell’assemblea generale, ordinaria o straordinaria e per le relative votazioni e modalità di voto si applicano alle assemblee separate.

Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell’assemblea generale e nomina i delegati all’assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento. In ogni caso, nell’assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.

Tutti i delegati debbono essere soci.

Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all’assemblea separata di assistere all’assemblea generale.

Art. 39 – Consiglio di Gestione

Il Consiglio di Gestione è composto da un numero di membri variabile, mai inferiore a tre né superiore a nove.

I membri del Consiglio di Gestione restano in carica da uno a tre esercizi e scadono in coincidenza con la riunione del Consiglio di Sorveglianza convocato per l’approvazione del bilancio annuale e sono rieleggibili come per legge.

Tuttavia, quando l’ultimo esercizio di carica del Consiglio di Gestione coincide con l’ultimo esercizio di carica del Consiglio di Sorveglianza, il nuovo Consiglio di Gestione verrà nominato nella prima riunione del Consiglio di Sorveglianza successiva al suo rinnovo da parte dell’assemblea. Sino alla nomina rimangono in carica i componenti del Consiglio di Gestione uscenti con pienezza di poteri.

I membri del Consiglio di Gestione possono anche non essere soci.

Fermi restando i limiti di cui all’art. 2542, codice civile, ai soci finanziatori ed ai possessori di strumenti finanziari di cui ai precedenti articoli 15 e 22 è riservata la nomina del numero di amministratori loro spettante conformemente ai precedenti articoli 15 e 22 e alla relativa delibera di emissione.

Salvo quanto previsto dall’art. 2390, codice civile i membri del Consiglio di Gestione possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio di Sorveglianza. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall’ufficio di amministratore.

I Consiglieri sono dispensati da prestare cauzione.

Il Consiglio di Gestione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà utile ed opportuno, oppure quando gli sia fatta richiesta, contenente le materie da trattare, da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata, mail, comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun consigliere, da spedirsi non meno di tre giorni prima dell’adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Di tale avviso deve essere data notizia anche al Presidente del Consiglio di Sorveglianza.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio potranno essere tenute anche col metodo dell’audio o videoconferenza a condizione che risulti garantita l’identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire attivamente al dibattito e purché siano assicurati i diritti di partecipazione costituiti dalla scelta del luogo di riunione, nel quale saranno presenti almeno il presidente ed il segretario, della esatta identificazione delle persone legittimate a partecipare ai lavori, dalla possibilità di intervenire oralmente su tutti gli argomenti e di poter esaminare, ricevere e trasmettere documenti.

Il Consiglio di Gestione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, nel rispetto, in ogni caso, delle prescrizioni di cui all’art. 2512 e seguenti, codice civile in materia di mutualità prevalente.

Senza derogare alla generalità dei suoi poteri, il Consiglio di Gestione in particolare:

  1. cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
  2. formula le proposte al Consiglio di Sorveglianza sugli indirizzi generali, programmatici e strategici, nonché le operazioni straordinarie;
  3. predispone i piani industriali, finanziari, di budget e delle operazioni strategiche che sottopone alla delibera del Consiglio di Sorveglianza, ferma in ogni caso la sua propria responsabilità per gli atti compiuti e ne cura la completa realizzazione;
  4. sovraintende all’attuazione di tutte le decisioni strategiche e straordinarie;
  5. realizza gli strumenti di pianificazione e controllo di gestione, predisponendo adeguati sistemi di gestione del rischio;
  6. redige e trasmette al Consiglio di Sorveglianza il progetto di bilancio e le proposte di convocazione dell’assemblea dei soci e/o delle assemblee speciali dei soci finanziatori e/o dei titolari di strumenti finanziari partecipativi;
  7. indica nella relazione sulla gestione i criteri specificamente seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, documenta la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio ed illustra nella relazione al bilancio le determinazioni assunte nell’ammissione di nuovi soci;
  8. compila e trasmette al Consiglio di Sorveglianza i regolamenti interni previsti dallo Statuto, che successivamente provvederà a portare all’approvazione dell’assemblea generale;
  9. assume e licenzia il personale della Società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
  10. delibera circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione dei soci;
  11. riferisce al Consiglio di Sorveglianza circa l’intera attività svolta nel primo semestre dell’esercizio. Fornisce inoltre, con periodicità mensile, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche effettuate dalla società o da sue controllate;
  12. nomina, sentito il Consiglio di Sorveglianza, i rappresentanti della cooperativa in consorzi, società ed altre forme associative nelle quali sia presente la cooperativa medesima;
  13. assume e licenzia dirigenti e può individuare (scegliendoli fra i consiglieri stessi, i dirigenti e gli altri dipendenti della cooperativa) institori (questi ultimi anche in relazione a determinati settori) così come può, stabilendone poteri, limiti e compensi conferire procure anche a terzi per determinati affari, atti o categorie di atti;
  14. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione di legge o del presente statuto, siano riservati al Consiglio di Sorveglianza o all’Assemblea generale.

Le deliberazioni di cui alla precedente lettera m), l’assunzione di nuovo indebitamento finanziario per importi eccedenti i € 3.000.000,00 (tremilioni/00); il conferimento, la cessione, il trasferimento o l’affitto dell’azienda o di ramo di essa nonché la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società, dovranno essere assunte col voto favorevole di tanti consiglieri che rappresentino oltre i due terzi dei componenti stessi, previo favorevole parere del Consiglio di Sorveglianza che delibererà al riguardo con la maggioranza  prevista all’art. 42, paragrafo 10 per gli indirizzi programmatici e strategici.

Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall’articolo 2381, comma 4, codice civile, nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.

Art. 40 – Sostituzione e revoca

I componenti del Consiglio di Gestione sono revocabili dal Consiglio di Sorveglianza, ovvero dall’assemblea speciale dei titolari di SFP, ove si tratti di un membro dalla stessa designato, in qualunque momento così come, senza necessità di giusta causa, sono revocabili (e/o attribuibili ad altri membri del Consiglio di Gestione) una o più deleghe con correlato potere di rappresentanza eventualmente loro attribuite (ivi comprese le cariche di Presidente e/o Vice Presidente).

Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più componenti del consiglio di gestione, il consiglio di sorveglianza, ovvero l’assemblea speciale dei titolari di SFP, ove venga a mancare uno dei membri dalla stessa designato provvede senza indugio alla loro sostituzione. I consiglieri così nominati scadono insieme a quelli in carica all’atto della loro nomina. Qualora sia rispettato il numero minimo di membri di cui al primo comma dell’art. 39, il Consiglio di Sorveglianza può tuttavia limitarsi a prendere atto della cessazione dei componenti del Consiglio di Gestione e non provvedere alla loro sostituzione.

Anche fuori dei casi previsti dal precedente comma, il consiglio di sorveglianza può ridurre il numero dei componenti del consiglio di gestione in qualunque momento, purché sia rispettato il numero minimo di cui al primo comma di questo articolo.

Art. 41 – Il Presidente del Consiglio di Gestione

Il Consiglio di Gestione nomina uno o più Vice Presidenti e può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più consiglieri; in ogni caso non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui all’art. 2381, codice civile, anche i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Il Presidente del Consiglio di Gestione:

  1. ha la rappresentanza e la firma sociale nei confronti dei terzi e in giudizio;
  2. coordina l’attività del Consiglio;
  3. cura i rapporti col Consiglio di Sorveglianza;
  4. è autorizzato può riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze;
  5. può nominare avvocati, procuratori e professionisti in genere, conferendo anche procure alle liti davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, in qualunque grado di giurisdizione;
  6. previa autorizzazione del Consiglio di Gestione può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al /ai Vice Presidenti o ad un membro del Consiglio, nonché con speciale procura e per specifici atti anche a terzi.

In caso di assenza o impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni e funzioni spettano al Vice Presidente.

Art. 42 – Consiglio di Sorveglianza – Composizione e compensi

  1. Il Consiglio di Sorveglianza si compone di un numero di consiglieri non inferiore a quindici e non superiore a quarantacinque. L’assemblea nomina inoltre due supplenti, nel rispetto dei diritti amministrativi eventualmente riconosciuti ai soci finanziatori e/o ai titolari di strumenti finanziari partecipativi di cui al precedente art. 22 e della delibera di emissione.
  2. I componenti del Consiglio di Sorveglianza restano in carica per tre esercizi. Essi sono sempre rieleggibili e cessano dall’incarico alla data dell’assemblea generale successiva all’ultimo dei tre esercizi.
  3. Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Sorveglianza, subentrano i componenti supplenti secondo il numero di voti ottenuti, I supplenti durano in carica fintanto che la successiva assemblea non avrà provveduto alla loro conferma o sostituzione.
  4. Almeno un componente effettivo deve essere scelto fra revisori legali iscritti nell’apposito registro.
  5. Non possono essere nominati componenti del Consiglio di Sorveglianza i membri del Consiglio di Gestione e coloro a carico dei quali sussistono cause di ineleggibilità di cui all’art. 2409 duodecies, comma 10, codice civile e di incompatibilità di cui all’art. 2390, codice civile.
  6. Il Consiglio di Sorveglianza sceglie al suo interno un Vicepresidente per i casi di assenza o impedimento del Presidente.
  7. Il Consiglio di Sorveglianza è convocato dal suo presidente di norma ogni sessanta giorni, oppure quando ne venga avanzata richiesta (che dovrà contenere la specifica indicazione delle materie da trattare) da almeno un terzo dei suoi componenti.
  8. L’avviso di convocazione, contenente gli argomenti da trattare, è fatto a mezzo di lettera, email, fax o altro idoneo mezzo, non meno di due giorni prima di quello fissato per la riunione e, nei casi urgenti, in modo che i consiglieri siano informati almeno un giorno prima.
  9. Le riunioni del consiglio potranno essere tenute anche mediante audio o videoconferenza, a condizione che risulti garantita l’identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire nel dibattito e purché siano assicurati i diritti di partecipazione costituiti dalla scelta di un luogo di riunione, nel quale saranno presenti almeno il presidente ed il segretario, dalla esatta identificazione delle persone legittimate a partecipare ai lavori, dalla possibilità di intervenire oralmente su tutti gli argomenti e di poter esaminare, ricevere e trasmettere documenti.
  10. Le riunioni sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di consiglieri presenti, salvo per le materie di cui alle lettere a), b), c) d), l) m) n) o) dell’art 43, sulle quali il Consiglio di Sorveglianza delibererà col voto favorevole di tanti consiglieri che rappresentino più dei due terzi dei componenti del consiglio stesso.

Le votazioni sono palesi e, a parità di voti, prevale il voto del presidente. I componenti del consiglio di sorveglianza, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio, hanno diritto ad un compenso per l’opera svolta, che viene determinato per l’intero periodo di carica dall’assemblea all’atto della loro nomina.

  1. Il Consiglio di Sorveglianza stabilisce i compensi per i consiglieri a cui siano attribuiti particolari incarichi, poteri o funzioni dallo statuto o dal consiglio di sorveglianza stesso.

Art. 43 – Competenze

  1. Il Consiglio di Sorveglianza:
  2. nomina e revoca i componenti e il presidente del consiglio di gestione e può individuare deleghe operative da affidare a uno o più dei consiglieri nominati, con correlato potere di rappresentanza esterna. Sceglie altresì fra consiglieri di gestione nominati uno o più vicepresidenti con funzioni di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento (e laddove scelga più vicepresidenti ne individua per settore le funzioni di rappresentanza vicaria);
  3. stabilisce il compenso dei consiglieri di gestione;
  4. delibera in ordine alla responsabilità dei componenti il consiglio di gestione;
  5. revoca i membri del consiglio di gestione;
  6. delibera in merito all’adesione della cooperativa ad una associazione nazionale di rappresentanza, coerente con lo scopo e l’oggetto sociale del presente statuto;
  7. propone all’assemblea ordinaria, nell’anno precedente la scadenza del consiglio di sorveglianza, il numero dei componenti del consiglio di sorveglianza per i tre successivi esercizi;
  8. propone all’assemblea ordinaria, nell’anno precedente la scadenza del consiglio di sorveglianza, la commissione elettorale;
  9. approva il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato, dopo aver acquisito il parere non vincolante delle assemblee consultive dei soci;
  10. indica coloro che devono svolgere la funzione di presidente delle assemblee separate qualora siano istituite, nonché un loro sostituto;
  11. vigila sull’osservanza della legge e del presente statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento;
  12. riferisce per iscritto almeno una volta all’anno all’assemblea sull’attività di vigilanza svolta e sulle omissioni e sui fatti censurabili eventualmente rilevati;
  13. delibera gli indirizzi generali, programmatici e strategici;
  14. approva i piani industriali, finanziari e il budget predisposti dal consiglio di gestione;
  15. indica i fabbisogni annuali necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali, sociali e di sorveglianza;
  16. delibera, sentito il parere del consiglio di gestione, in merito alla fusione per incorporazione di società;
  17. delibera in ordine alle nomine alle cariche sociali previste nelle società partecipate e organizzazioni ed enti, a esclusione di quelle espressamente demandate al consiglio di gestione;
  18. ha inoltre facoltà di istituire comitati ovvero commissioni con specifiche funzioni consultive o di istruttoria delle funzioni di controllo;
  19. esercita ogni altro potere previsto dalla normativa vigente o dallo Statuto.
  20. Nella riunione del consiglio di sorveglianza convocata per l’approvazione del bilancio d’esercizio, un terzo dei componenti di questo può chiedere che tale bilancio venga approvato dall’assemblea dei soci.
  21. Tutti i componenti del consiglio di sorveglianza sono tenuti a partecipare alle assemblee generali.

Art. 44 – Presidente

  1. Il presidente del consiglio di sorveglianza:
  2. presiede le riunioni del Consiglio;
  3. presiede l’assemblea generale dei soci, assicurandone il corretto svolgimento;
  4. propone al consiglio di sorveglianza l’articolazione organizzativa interna;
  5. intrattiene i necessari e opportuni rapporti con il Consiglio di Gestione tramite il suo presidente;
  6. presidia la comunicazione sociale in relazione alla missione e al ruolo sociale della cooperativa;
  7. presidia le attività sociali che rientrano nella missione della cooperativa e promuove i rapporti istituzionali con i soci;
  8. promuove e cura i rapporti istituzionali con il Movimento Cooperativo, con il Mondo Associativo e con le Istituzioni Pubbliche in relazione alla missione della cooperativa;
  9. In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutte le sue funzioni spettano al vicepresidente.

Art. 45 – Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

L’incarico di revisione è conferito dall’assemblea, sentito il Consiglio di Sorveglianza. L’Assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l’intera durata dell’incarico.

L’incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data della riunione del Consiglio di Sorveglianza convocato per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell’incarico.

Art. 46 – Competenze

  1. Il soggetto al quale è attribuita la revisione legale dei conti:
  2. verifica, almeno ogni tre mesi, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
  3. verifica altresì che il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato, ove redatto, corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che siano conformi alle norme che li disciplinano;
  4. esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.
  5. Il soggetto che esercita la revisione legale dei conti può chiedere al consiglio di gestione documenti e notizie utili alla revisione e può procedere ad ispezioni.
  6. Il consiglio di sorveglianza e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l’espletamento dei rispettivi compiti.
Scioglimento e Liquidazione

Scioglimento e Liquidazione

Art. 47 – Scioglimento

La società si scioglie per le cause previste dall’art. 2545 duodecies, codice civile.

La nomina e la revoca dei liquidatori è di competenza dell’assemblea che delibera con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto.

In caso di nomina di pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono il collegio di liquidazione, che funzionerà secondo le norme seguenti:

  1. il collegio dei liquidatori delibererà a maggioranza assoluta dei suoi membri;
  2. per l’esecuzione delle deliberazioni del collegio dei liquidatori potranno essere delegati uno o più dei suoi membri;
  3. il collegio dei liquidatori si riunirà ogni volta che ne sia fatta richiesta anche da uno solo dei suoi membri mediante avviso scritto da spedirsi agli altri membri almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione: il collegio dei liquidatori si riunirà comunque validamente, anche senza convocazione scritta, quando siano presenti tutti i suoi componenti;
  4. i verbali delle deliberazioni del collegio dei liquidatori saranno redatti su apposito libro e sottoscritti da tutti i componenti presenti alla riunione.

Ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2487-bis, codice civile, i liquidatori assumono le loro funzioni con effetto dalla data di iscrizione della relativa nomina nel registro delle imprese.

Salva diversa delibera dell’assemblea, al liquidatore ovvero al collegio dei liquidatori compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l’azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunzie, nominare procuratori speciali per singoli determinati atti o categorie di atti.

Art. 48 – Devoluzione patrimonio

In caso di estinzione della società, l’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso degli apporti di capitale versati dai possessori di strumenti finanziari di cui al precedente art. 22, il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, nonché l’assegnazione ai soci finanziatori della quota parte ad essi spettante delle eventuali riserve divisibili di cui all’art. 29 lettera f deve essere devoluto al fondo mutualistico di promozione e sviluppo della cooperazione di cui all’art. 11 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Disposizioni Generali

Disposizioni Generali

Le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei propri statuti:

a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) l’obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Le cooperative deliberano l’introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per l’assemblea straordinaria.

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